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STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)
TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori infanzia ed ambiente che assume la denominazione Associazione Non Solo Ciripà. L’Associazione ha la sede legale in Bologna, Via A. Altobelli n° 15 e la sua durata è illimitata. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà aprire sedi locali sul territorio nazionale.
TITOLO II Scopo – Finalità ART. 2 L’Associazione, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera con la finalità di tutelare l'ambiente e la salute dei bambini nonché di portare ad un risparmio economico per le famiglie e la collettività mediante la diffusione della cultura del riutilizzo. Più specificatamente, l’Associazione promuove l’uso dei pannolini e assorbenti lavabili riusabili e delle coppette mestruali, come alternativa ai più diffusi prodotti usa e getta. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di fornire informazioni utili e disinteressate alle famiglie usando vari e molteplici mezzi di comunicazione, di organizzare interventi sul territorio (redazione di materiale informativo, organizzazione di incontri informativi, collaborazione con corsi pre-parto e consultori) e di fornire supporto ai Comuni che desiderano incentivare l'uso dei pannolini lavabili, nella convinzione che i genitori debbano essere adeguatamente informati per scegliere quello che è meglio per sé e per i propri figli. L’Associazione si impegna a non promuovere né vendere né rappresentare alcuna tipologia o marca di pannolino ma ad offrire consulenza per aiutare chi lo desidera a trovare i pannolini più adatti alle loro esigenze. Per tali scopi l'Associazione potrà: - raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo; - dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali; - svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi; - attuare propri autonomi progetti oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
TITOLO III Soci ART. 3 Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. ART. 4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorsi scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. ART. 5 La qualifica di socio da’ diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione; - a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. ART. 6 I soci sono tenuti: - all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento Interno e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.Perdita della qualifica di socio ART. 7 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. ART. 8 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. Contro tale delibera di esclusione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV Risorse economiche - Fondo Comune ART. 10 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Esercizio Sociale ART. 11 L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V Organi dell’Associazione ART. 12 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Assemblee ART. 13 L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. In attuazione dei principi espressi dalla legge delega, si è ammesso che lo statuto possa prevedere il voto per corrispondenza o l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, e che possa determinare un numero di convocazione dell'assemblea ulteriore rispetto a quello legislativamente previsto.ART. 14 L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio direttivo; b) elezione eventuale del Collegio Sindacale; c) approvazione del rendiconto economico-finanziario; d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; e) approvazione di eventuali Regolamenti; f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci. ART. 15 L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. ART. 16 La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso email almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/ video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l’intervento e il voto sono regolati dalla legge. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. ART. 17 L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può anche presentarsi sottoforma di file audio/video/testo a disposizione di ogni associato. Consiglio Direttivo ART. 18 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, email o fax. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario;c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare in audio/video conferenza, purché possano essere identificati, sia consentito loro di seguire le discussioni e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario. ART. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti del consiglio direttivo alle adunanze del Comitato Direttivo come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Presidente ART. 20 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. TITOLO VI Scioglimento ART. 21 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Norma finale ART.22 Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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